obbligo notaio di eseguire le visure ipotecarie
Cass. 13.06.2002, n. 8470
Per il
notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento
immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e,
più in generale, delle risultanze dei registri
immobiliari attraverso la loro visura, costituisce,
salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non può ritenersi,
pertanto, concessa implicitamente neanche da una sola di esse, né può essere
ricavata per facta
concludentia) obbligo derivante dall'incarico
conferitogli dal cliente.
Siffatto
accertamento, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera
professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione
della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e
successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto
giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il
conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle
parti dell'atto.